Novità in arrivo per i neogenitori sul lato congedo parentale, paternità e maternità. Dal 13 agosto, alcune modifiche normative.
Il decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022, parla chiaro. A ricordarlo, l’Inps, che ha dettagliato l’entrata in vigore del congedo di paternità obbligatorio, a sostituzione del congedo obbligatorio del padre e del congedo facoltativo del padre.
Tale misura legislativa, consentirebbe al padre lavoratore, di godere di un tempo di congedo di 10 giorni lavorativi (non spezzettabili ad ore e fruibili in modalità continuativa).
Nell’eventualità di parto plurimo, la durata del congedo aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Riguardo i giorni di congedo di paternità obbligatorio, è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.
Il congedo di paternità
Il nuovo congedo di paternità obbligatorio, può essere adempiuto a partire dai due mesi prima della data potenziale del parto, fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.
Alle lavoratrici autonome è concessa un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nell’eventualità di ” gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl”.
L’indennità risulta espressa allo stesso livello dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma. Riguardo poi il congedo parentale per i genitori lavoratori iscritti alle varie gestioni, anche questo punto sarà frutto di cambiamento. Il congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti, implica che fino al dodicesimo anno di vita del figlio spetti a ciascun genitore lavoratore un’indennità pari al 30% della retribuzione per tre mesi, non trasferibili all’altro genitore.